La direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla spettanza del beneficio fiscale costituito dal cosiddetto “Iperammortamento” (che compete in relazione a investimenti caratterizzati da elevato tasso tecnologico) anche nel caso in cui il bene oggetto dell’agevolazione non venga impiegato dall’impresa utilizzatrice in modo costantemente “interconnesso”, cioè anche in assenza, purché non sia significativa, di quella interconnessione che rappresenta il presupposto stesso dell’agevolazione.
Il principio è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate, sentito il Mise, in risposta all’istanza di interpello interpretativo presentata da Giulio Andreani, partner di Dentons, nell’interesse di un gruppo di aziende. Il Fisco ha quindi confermato l’interpretazione giuridica rappresentata da Andreani.