Con la sentenza n.895/2024 del 21 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, accogliendo l’appello patrocinato dall’avvocato Daniele Terranova ha statuito che gli Uffici dovevano rispettare il naturale termine di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2020, poiché le norme che dispongono la proroga dei termini in caso di notifica di invito al contraddittorio, procrastinano solo il termine per la notificazione e non quello per l’emissione dell’atto.
La questione è stata oggetto di controverse interpretazioni dell’amministrazione finanziaria e della giurisprudenza e riguarda la previsione dell’ articolo 157 comma 1 del decreto legge 34 del 2020 che dispone una proroga per il termine di notificazione degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020, ferma la loro emissione entro tale data.
In altre parole la norma citata distingue il termine di emissione, ossia di formazione dell’atto, documentato ad esempio dal numero di protocollo e dalla formazione di atti endoprocedimentali, dal termine in cui questo atto viene notificato al contribuente.
Nel caso in esame, l’atto di accertamento era stato preceduto da un invito ex articolo 5 del Decreto legislativo 218 del 97. Secondo l’agenzia delle entrate non vi era decadenza poiché, il decreto legge 34 del 2019 aveva introdotto il comma 3 bis all’articolo 5 del citato decreto 218 che prevede una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo qualora tra la data di comparizione indicata nell’invito di cui all’articolo 5 del medesimo decreto e quello di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario.
I giudici di Genova, accogliendo le argomentazioni dell’appello, hanno statuito che la norma invocata dall’ufficio non possa applicarsi al caso di specie poiché il contribuente aveva eccepito la tardività dell’emissione dell’atto e non della sua notifica, distinzione codificata proprio dal decreto legge 34 del 2020 e che costituiva anche ius superveniens rispetto al decreto 34 del 2019.