Con due ordinanze (n. 7154 e n. 7155 in data 22 marzo 2018), la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ha accolto le ragioni di Snam Rete Gas, difesa da Fabio Todarello (in foto) e M. Chiara Berra di Todarello, contro le decisioni emesse dalla Corte d’appello di Venezia, in tema di giudizio di opposizione alla stima per indennità da asservimento per la realizzazione di un metanodotto.
La Cassazione, confermando la natura del giudizio di opposizione alla stima come giudizio sul rapporto, in cui il giudice compie la valutazione dell’indennità dovuta in piena autonomia, ha concluso che la Corte d’appello non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare quanto deciso in sede amministrativa dalla Terna tecnica, ma avrebbe dovuto procedere alla revisione della stima sulla base di un’autonoma valutazione.
La Corte ha, altresì, chiarito che sulla determinazione dell’indennità di esproprio/asservimento non possono incidere le migliorie (quali piantagioni) apportate al fondo dopo la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio/asservimento (nella fattispecie, addirittura dopo il decreto di asservimento), dovendosi presumere apportate fraudolentemente le migliorie successive a tale data, senza che sia consentita prova contraria.
TAGS
Todarello FabioTodarello, M. ChiaraBerra