Si è soliti affermare che il processo arbitrale sia migliore, in termini di efficienza, rispetto al processo ordinario e come tale preferibile. Ma è davvero così? Il tema sarà al centro dell'incontro “International Arbitration: Achieving Efficiency” organizzato da Curtis Mallet-Prévost Colt & Mosle il prossimo 9 giugno, presso la sede di Milano dello studio.
Nei giorni scorsi TopLegal ha dato alcune anticipazioni del tema intervistando il managing partner Galileo Pozzoli e il counsel Denis Bonvegna secondo i quali i problemi dell'arbitrato andrebbero rintracciati nella scarsa conoscenza da parte degli operatori del diritto degli strumenti più adeguati.
Successivamente si è approfondito il tema dal punto di vista delle società interpellando Nicola Verdicchio, chief legal officer di Pirelli, che ha auspicato la fine di teorizzazioni sterili in favore di un'effettiva svolta dell'arbitrato perché «gli arbitrati devono servire a ridurre i tempi, se si perde questa caratteristica viene meno anche l'utilità per le aziende di ricorrere alla procedura arbitrale».
L'ultimo approfondimento sul tema ha per protagonista n altro dei relatori che interverranno all'evento: l'head of legal and corporate affairs di Rete Ferroviaria Italiana, Vincenzo Sica.
Il professionista, con esperienze in Iri e Finmeccanica, si concentrerà sulla non semplice individuazione del sistema più efficiente per la risoluzione di conflitti mettendo in luce tutte le difficoltà del caso. «Per la mia esperienza, anche pregressa, il ricorso all'arbitrato internazionale può rappresentare una scelta favorevole. Infatti ogni paese è governato da una propria legislazione la cui concreta applicazione pone problemi di diversa natura per gli operatori stranieri. Quindi è ipotizzabile convergere sull’istituto arbitrale “internazionale” per tale intendendosi quello amministrato da enti/organismi internazionali che andranno ad applicare la disciplina di un paese sovrano (in virtù di specifici accordi convenzionali internazionali anche in relazione all’esecuzione dei lodi arbitrali) ovvero l’arbitrato commerciale internazionale regolato dalla Convenzione di Ginevra (21 aprile 1961)».
Diverso discorso per l'Italia, dove la legislazione locale pone più di altre problemi di legittimità non secondari: «Per quanto concerne invece l’ulteriore tema dell’arbitrato rituale “interno” ovvero quello riconducibile al codice di procedura civile, non sempre la procedura adottata dagli arbitri è risultata priva di contestazioni di legittimità. Anche recentemente alcuni dei lodi aventi riguardo a contratti pubblici sono stati dichiarati nulli dalla Corte d’Appello anche con riferimento alla “violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” (in virtù della previsione dell’art. 48 del D. L. 83/2012 – convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012 – introdotto al fine di consentire un più efficace controllo del Giudice ordinario sui lodi arbitrali). Quando la Corte è chiamata a valutare la legittimità di un lodo arbitrale e ne arriva a sancire la nullità siamo di fronte a un evento che porta a riflettere sullo stesso istituto dell’arbitrato e sulle sue concrete modalità di svolgimento».
Un problema, quello della dichiarazione di nullità di un lodo, che può determinare una perdita economica spesso rilevante per le società coinvolte. A questo si aggiunge che, spesso, vengono preferite vie di uscita da un arbitrato quando questo rischia di allungarsi troppo. Sempre secondo il professionista: «Il meccanismo arbitrale allo stato attuale consente di ottenere celermente una risposta, molte volte però la durata dei nostri arbitrati, anche a causa di una notevole complessità delle questioni sottoposte al vaglio degli arbitri, ha superato la durata sperata, vanificando l'effetto positivo ricercato, e ciò anche in considerazione di alcune lungaggini procedurali e/o della volontà delle parti, che nel corso di svolgimento del procedimento arbitrale hanno ritenuto opportuno, come accaduto in alcuni casi concreti, addivenire ad una transazione sulle questioni oggetto di procedura arbitrale».
Per quanto riguarda il futuro dell'arbitrato in Italia l'interesse dell'head of legal di Rfi è, infine, rivolto alle riforme normative e, nello specifico, al nuovo codice degli appalti: «Quanto alla specifica disciplina in tema di contratti pubblici, alla luce della recente abrogazione delle previsioni di cui alla legge 190 del 2012 ad opera del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), come operatori “pubblici” siamo in attesa di vedere come la dottrina e giurisprudenza applicheranno le previsioni del nuovo codice che supera il previgente sistema del c.d. “doppio binario” (tra arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato) ed introduce un arbitrato rituale amministrato, gestito dalla camera arbitrale istituita presso l’Anac».
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