Leonardo Vesci, socio dello studio Gerardo Vesci, ha assistito con successo la Ericsson Telecomunicazioni in Corte d’Appello - Sezione Lavoro di Roma - in un contenzioso relativo alla richiesta di riammissione in servizio di un lavoratore somministrato utilizzato da un’azienda fornitrice di servizi. La Corte d’Appello ha rigettato con condanna alle spese le domande del lavoratore.
Gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal c.d. somministratore producono nei confronti di qualsivoglia utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro ivi comprese decadenze (in caso di licenziamento) ed inammissibilità (in caso di verbali di conciliazione). Quindi la sottoscrizione di un accordo transattivo in sede sindacale con il quale le parti originarie hanno disposto del rapporto, stante l’unicità del rapporto stesso, produce nei confronti di qualsivoglia ulteriore soggetto anche non sottoscrittore – utilizzatori primari e finali - tutti gli effetti negoziali anche modificativi ed estintivi a prescindere che non siano indicati nè citati né parte del verbale di conciliazione i soggetti giuridici che poi si vogliono avvalere delle rinunzie e delle estinzioni.
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