La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha accolto il ricorso presentato dalla società Visemar Trasporti, annullando l'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2010 dall'Agenzia delle Entrate a mezzo del quale è stata disconosciuta la cd. "agevolazione Tremonti-ter" su investimenti in costruzioni navali, considerati effettuati oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento.
La Visemar Trasporti, difesa dai tributaristi Gaetano Chianura e Giulio Andreani, ha provato in giudizio che la consegna della nave è evento idoneo a trasferire proprietà e rischi di una bene considerato quale oggetto unitario di un contratto di costruzione (dimostrando così il tempestivo completamento dell'investimento).
Per un'altra nave la società, evidenziando la tipicità del comparto navale, ha dimostrato che il pagamento degli stati di avanzamento lavori liquidati dall'appaltatore determina il trasferimento automatico al committente della loro proprietà e dei relativi rischi, in deroga al criterio della notifica-accettazione previsto dall'art. 1665 c.c. (corroborando altresì l'accettazione tacita dell'opera, in assenza di qualsiasi riserva o contestazione).
La Ctp di Bari ha inoltre annullato l'avviso di accertamento in punto di legittimità, per contradditoria motivazione e contradditorio esercizio della funzione accertativa, nonché per la violazione del divieto di doppia imposizione.