Profumi

VITTORIA CONTRO LA CONTRAFFAZIONE

Bulgari, Guccio Gucci, l’Oreal, Helena Rubinstein, Prada, Ysl Beauté Italia e Indicam vincono a Napoli contro Falso d'Autore

04-02-2013

VITTORIA CONTRO LA CONTRAFFAZIONE

Vittoria contro la contraffazione nel settore dei profumi per Bulgari, Guccio Gucci, L'Oréal Italia Helena Rubinstein, Prada, YSL Beauté e Indicam - Istituto di Centromarca, assistite da un pool di difesa guidato da Cesare Galli, name partner dello studio IP Law Galli di Milano, con la collega di studio Mariangela Bogni, Caterina Paschi (dello studio Paschi di Milano), Pier Luigi Roncaglia (dello studio Sib Legal di Firenze), Maurizio Borghese e Rossella Giordano (entrambi dello studio Borghese di Napoli).

Le società menzionate avevano avviato un giudizio davanti alla sezione specializzata in proprietà industriale del Tribunale di Napoli per ottenere, tra le altre cose, la declaratoria di nullità/decadenza del marchio Falso d’Autore, utilizzato da alcune società per distinguere una serie di profumi che i prestigiosi marchi delle società attrici, nonché per inibire l’uso di svariati claim sulle confezioni dei prodotti che spacciavano falsamente i medesimi come «copie lecite».

La sentenza napoletana (depositata in cancelleria lo scorso 14 gennaio e quindi ancora appellabile) ha quindi accolto pressoché integralmente le domande delle società attrici, dichiarando nullo il marchio contestato e ritenendo l’utilizzo sul mercato (ora inibito) di una serie di altri marchi-civetta (Profumi & Profumi, Maestri Profumieri e By Maestri Profumieri) atto di concorrenza sleale, in quanto accompagnato da diciture che richiamavano norme di legge in realtà non pertinenti o abrogate e vecchi provvedimenti giudiziari per indurre ingannevolmente i consumatori a credere leciti i prodotti su cui gli stessi venivano apposti.

«Al di là del caso specifico – spiega Cesare Galli – questa sentenza napoletana rappresenta un precedente importante e innovativo per la lotta alla contraffazione, avendo ritenuto il marchio contestato di per sé illecito in quanto idoneo a evocare la contraffazione come attività legittima. Il tutto fornendo una nuova e più ampia definizione dei concetti di “ingannevolezza” e “illiceità” del marchio, basando il giudizio non su un esame astratto del segno, ma valutando il concreto messaggio connesso al marchio e la percezione che di esso hanno i consumatori». 

TAGS

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