Lavoro

Adecco con Deloitte ottiene la sospensione del messaggio Inps

La società ha proposto un ricorso contro l’interpretazione dell’ente previdenziale in merito agli sgravi fiscali (decontribuzione sud) che penalizzano le agenzie del lavoro del centro/nord con utilizzatori nel Mezzogiorno

17-03-2021

Adecco con Deloitte ottiene la sospensione del messaggio Inps


Adecco Italia, del gruppo franco-elvetico Adecco, assistita da Deloitte legal, ha ottenuto dal Tar del Lazio la sospensione del messaggio Inps n.72 e della circolare n.33 del 22 febbraio 2021, che replicava i contenuti del messaggio n.72, in merito alla "decontribuzione sud" che penalizzava le agenzie del lavoro e gli utilizzatori del Mezzogiorno, in attesa della Camera di Consiglio fissata per il 9 aprile 2021.

Adecco Italia, coadiuvata da Francesco Bello (in foto a destra) e Luca Failla (in foto a sinistra) partner di Deloitte Legal, ha proposto un ricorso al Tar del Lazio avverso l’erronea/ingiustificata l’interpretazione data dall’Inps.

Sino a oggi – sulla base dell’interpretazione fornita dall’Inps con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021 –  un'agenzia per il lavoro, con sede al centro/nord che somministrasse lavoratori ad aziende situate nelle regioni del sud, come la filiale italiana di Adecco, basata a Milano, non si vedeva riconosciuto lo sgravio contributivo del 30% previsto dal cosiddetto Decreto agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) sino al 31 dicembre 2020, poi esteso, con un decalage, dalla legge di bilancio 2021 sino al 2029. Beneficiano dell'incentivo fiscale, infatti, solo le imprese del settore con sede nelle aree considerate svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’obiettivo del decreto era quello di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali. Per escludere i benefici della contribuzione, l'Inps tuttavia aveva fatto riferimento alla sede del datore di lavoro "formale" anziché la sede effettiva (luogo di lavoro) dell’azienda utilizzatrice, senza contare che per esplicito obbligo di legge, le società che utilizzano i lavoratori somministrati – comprese le società aventi sede e operanti nel Sud Italia – sono tenute a rimborsare integralmente i contributi previdenziali alle agenzie di somministrazione che poi versano i relativi contributi all’Inps.

Il ricorso mira a riconoscere parità di trattamento tra le agenzie di somministrazione – indipendentemente dalla loro collocazione geografica – e a garantire che non venga frustrata la finalità ultima della misura, ossia che le società utilizzatrici collocate nel sud Italia siano private del beneficio previdenziale previsto dall’attuale normativa.

Failla nel 2018 ha assistito Adecco con successo in un contenzioso davanti la Corte di Cassazione in tema di responsabilità per infortunio occorso al lavoratore somministrato durante la missione. Due anni prima aveva affiancato la multinazionale franco-svizzera nella procedura di acquisizione di due rami di azienda da Ibm.


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